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La sentenza del Tribunale di Lucca n.2431/09 fa propri una serie di concetti in materia di uso di strumenti di correzione ed addestramento cani con particolare riferimento ai collari elettrici assolvendo dall’accusa di maltrattamento un venditore di tali strumenti.
Come è noto i collari elettrici da addestramento sono stati considerati, a più riprese, strumenti atti a infliggere gravi sofferenze agli animali a prescindere dal modo di utilizzazione.
Normative Ministeriali o Regionali hanno a più riprese disposto il divieto di utilizzo di tali strumenti nell’addestramento dei cani partendo da tale presupposto.
In materia si sono pertanto svolti molti processi penali dove veniva contestato, all’utilizzatore o al venditore dei collari elettrici da addestramento, la violazione dell’art. 544 ter C.p. o dell’art. 727 C.p. a seconda che venisse ravvisato dolo o colpevolezza nel soggetto ritenuto responsabile.Con estrema ragionevolezza la sentenza del Tribunale di Lucca, così come la Corte di Cassazione (Cass. 15061 / 07 ), hanno ribadito che unico elemento da valutare sia il comportamento attuato dall’utilizzatore dello strumento usato per l’addestramento e l’eventuali sofferenze effettivamente inflitte e non presunte.
Il collare elettrico da addestramento non è uno strumento illecito, ma la violazione delle norme penali può conseguire solo dall’ abuso dello stesso, così come può accadere per tutti gli strumenti usati per addestramento degli animali.
Tali principi dovranno essere considerati dal legislatore,Statale e Regionale, in modo che non siano adottate norme generiche di divieto d’uso di alcuni strumenti di addestramento, con particolare riferimento ai collari elettrici, ma che siano valutati i comportamenti di volta in volta posti in essere dai soggetti .
In tal senso dovrà essere interpretato anche l’art. 11 comma 2 Legge Regionale Toscana n. 59 / 2009 Che vieta l’uso di collari elettrici nel contesto di una prescrizione normativa che fa riferimento a comportamenti violenti o costrittivi nei confronti degli animali.
Avvocato Andrea Bartali
Da www.federcacciatoscana.it

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