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Notizie



di Eugenio Gargiulo


L’eventuale utilizzo arbitrario del collare elettronico sul proprio cane integra il reato di “maltrattamento di animali” (art. 727 cod. pen). Tale strumento correttivo è infatti legittimo solo in presenza di animali aggressivi o comunque problematici, non anche nei casi di cani equilibrati e di buona indole.
E’ quanto stabilito dalla Cassazione con una recentissima sentenza, nella quale ha condannato un 38nne per aver detenuto il proprio cane in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze, soprattutto per mezzo del collare elettronico.L’animale, sottoposto ad accertamenti atti a verificarne lo stato di salute e il profilo psicologico, non è risultato affetto da criticità comportamentali tali da giustificare l’impiego del suddetto collare. ( così Cass. sent. n. 38034 del 17.09.2013.)
Il collare elettrico, in genere, viene utilizzato nelle attività di “addestramento” e con funzione “antiabbaio”. Funziona rilasciando delle vibrazioni sull’animale, delle quali è possibile stabilire il numero e l’intensità.
La commercializzazione e l’utilizzo di questo strumento sono sempre stati al centro di un accesso dibattito, ma attualmente,non sussiste una legge che espressamente lo vieti.
Ne è vietato, tuttavia, un “utilizzo distorto o inappropriato”, tale da risultare effettivamente dannoso per l’animale. Per esempio, si può dire che il proprietario del cane ne abusi quando utilizza le scosse elettriche con frequenza e intensità troppo elevate oppure quando ne fa uso senza che ve ne sia reale necessità.
In questi casi lo “strumento correttivo” si trasforma in uno strumento di crudeltà, integrando il reato di maltrattamento di animali!
Foggia, 19 settembre 2013 Avv. Eugenio Gargiulo

 

Il latrato del cane, quando provochi disturbo nelle ore del riposo, può essere una fonte di responsabilità penale e civile per il proprietario!
Ormai gli animali sono “entrati” a pieno titolo nelle case degli italiani.
La recente “riforma del condominio”, per esempio, ha escluso la possibilità che i regolamenti condominiali possano vietare la presenza di animali negli appartamenti dei proprietari.
Inoltre, la Cassazione ha, ormai, riconosciuto il “diritto di abbaiare” del cane. Si tratta – secondo la Suprema Corte – di un diritto esistenziale ( in tal senso vedasi Cass. sent. n. 3348 del 28.03.1995; n. 5578 del 4.06.1996; n. 3000 del 28.03.1997)
Ma anche il riposo è un bene tutelato dalla legge e, in particolare, dalle norme del codice penale (art. 659 cod. pen).. Che fare, dunque, se i due interessi vengono tra loro in contrasto?
Ebbene, secondo la Cassazione, il proprietario dell’animale ha comunque l’obbligo di impedire che quest’ultimo disturbi il riposo delle altre persone. Altrimenti scatta il reato per il proprietario.
Dunque, qualora gli inviti al vicino affinché si prenda adeguata cura dell’animale rimangano privi di riscontro, è possibile “querelare” il proprietario del cane ai sensi del codice penale, che sanziona chi disturba le occupazioni o il riposo delle persone, anche suscitando o non impedendo gli strepiti di animali.
Se poi non si è contenti di vedere la fedina penale del vicino “macchiata”, ma si vuole anche ottenere un risarcimento del danno, è anche possibile agire con una azione civile di indennizzo, ex art 2052 c.c. (oppure, per la medesima finalità, costituirsi “parte civile” nel relativo processo penale). La legge, infatti, stabilisce che l’inquinamento acustico provocato dal latrato insistente del cane può configurare un fatto illecito che giustifica la richiesta di risarcimento del danno.
Foggia, 23 ottobre 2013 Avv. Eugenio Gargiulo

 

Commette il reato di molestia contro il vicino chi procura il mangiare ai gatti randagi !
Posto un freno a tutela della proprietà privata nei confronti di chi dà da mangiare ai gatti e randagi. Nonostante l’attività di chi ama gli animali sia apprezzabile, oltre che non vietata dal regolamento di condominio, quando il cibo nelle ciotole costringe l’altro proprietario a chiudere le finestre, si può incappare nella commissione del reato di molestia contro il vicino!.
Intolleranti e stufi del vicino che dà sempre da mangiare ai gatti randagi, attirandoli nel vicinato, e lasciando sparpagliati rimasugli di cibi, piatti di plastica e lische di pesce proprio davanti al vostro portone? Questo comportamento, secondo la Corte di Appello di Roma, è illegittimo e può essere impedito con una inibitoria a tutela della vostra proprietà privata.
L’attività dell’amante degli animali, per quanto fatta col cuore e, quindi – così dice la Corte – “apprezzabile”, costituisce comunque una molestia. ( così Corte d\’Appello di Roma, Sezione IV civile, sentenza del 29 aprile 2013)
I giudici capitolini hanno accolto l’azione a tutela del possesso intentata da un vicino, intollerante alle ciotole di cibo lasciate da un “gattaro” in prossimità del proprio garage, che lo costringevano a chiudere le finestre per evitare che i felini gli entrassero in casa.
Seppure un caritatevole e piccolo pasto riservato ai gattini nella parte comune del condominio non è, di per sé, un illecito, specie se non lo vieta il regolamento di condominio, tuttavia, quando la presenza dei randagi limita gli altri condomini nel loro possesso sugli immobili – ad esempio quando il vicino è costretto ad assumere contromisure contro i felini vagabondi nel fabbricato – si configura una molestia. Senza contare,poi, gli escrementi lasciati sulle auto in sosta.
Il “gattaro” resterà pur sempre libero di lasciare le ciotole ai gatti, ma dovrà farlo lontano dal condominio, o meglio non più vicino alla casa e al garage del vicino!
Foggia, 12 settembre 2013 Avv. Eugenio Gargiulo

 



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