Dogtraceper Cinomania distributore per l'Italia
  • Il carrello è vuoto

Notizie



Siena, 19 marzo 2021 - Non va incontro a una condanna penale chi mette al proprio cane un collare elettrico, se non vi sono segni di sofferenza provocata all'animale. Lo si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha assolto "perché il fatto non sussiste" un uomo, proprietario di un cane da caccia, il quale era stato invece condannato dal tribunale di Siena al pagamento di una multa di 2mila euro per il reato previsto dall'articolo 727 del codice penale inerente il "maltrattamento di animali".

La terza sezione penale della Corte ha accolto il ricorso della difesa dell'imputato, nel quale si sosteneva che la motivazione della sentenza di condanna era "inadeguata", in quanto il cane non aveva "segni di lesione sul collo" e godeva "di ottima salute". Inoltre, nel ricorso si sottolineava che "il modello di collare rinvenuto sull'animale puo' essere utilizzato anche per emissione di solo impulsi sonori e per la localizzazione dell'animale medesimo sicche' in mancanza dell'accertamento di un pregiudizio concreto per il cane difetterebbe l'elemento oggettivo del reato, che non puo' essere integrato dalla mera applicazione del collare sull'animale". I giudici del 'Palazzaccio', nella sentenza depositata oggi, rilevano che "la condotta vietata, oggetto di incriminazione, non e' la mera apposizione sull'animale del collare elettronico, ma il suo effettivo utilizzo, nella misura in cui cio' provochi 'gravi sofferenze': evento del reato da intendersi nell'insorgere nell'animale di patimenti psico-fisici, in assenza dei quali si fuoriesce dal perimetro di tipicita'".

https://www.lanazione.it/siena/cronaca/collare-elettrico-1.6151254

Si riporta anche la sentenza: 

Penale Sent. Sez. 3 Num. 10758 Anno 2021

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: CORBETTA STEFANO

Data Udienza: 11/02/2021

 

SENTENZA

sul ricorso proposto da

XXX

avverso la sentenza del 15/01/2020 del Tribunale di Siena

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'annullamento

l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Siena condannava Aurelio alla

pena di 2.000 di multa per il reato di cui all'art. 727, comma 2, cod. pen., a lui

ascritto perché, avendogli applicato un collare predisposto alla trasmissione di

scosse elettriche, deteneva il proprio cane di razza inglese, che utilizzava per

l'attività venatoria, in una condizione produttiva di gravi sofferenze.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di

fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. in relazione all'osservanza di principi di legalità e di

determinatezza. Assume il ricorrente che la condotta sarebbe genericamente

descritta dalla fattispecie incriminatrice, ciò che integra la violazione dell'art. 25,

comma 2, Cost. Aggiunge il ricorrente che la condotta contestata, ossia l'utilizzo

di un collare elettrico, non sarebbe inquadrabile in una normativa chiara e

precisa, stente la successione di tre ordinanze ministeriali che hanno stabilito il

divieto dell'utilizzo di tale collare, facendo riferito ai casi di abuso dello

strumento, ordinanza che il T.a.r. del Lazio ha annullato; il ricorrente, pertanto,

non sarebbe stato in grado di conoscere con certezza e sufficiente precisione il

contenuto del divieto penalmente sanzionato.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1,

lett. e) con riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Ad avviso

del ricorrente, la motivazione sarebbe inadeguata, in quanto il cane non ha

riportato alcun segno di lesione sul collo e godeva di ottima salute; sotto altro

profilo, il modello di collare rinvenuto sull'animale può essere utilizzato anche per

emissione di solo impulsi sonori e per la localizzazione dell'animale medesimo,

sicché, in mancanza dell'accertamento di un pregiudizio concreto per il cane,

difetterebbe l'elemento oggettivo del reato, che non può essere integrato dalla

mera applicazione del collare sull'animale.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. in relazione alle risultanze probatorie. Secondo il ricorrente, il

Tribunale ha ritenuto funzionanti gli elettrodi del collare nonostante gli agenti

non abbiano compiuto una verifica in tal senso, anche considerando che

l'imputato non è stato trovato in possesso del telecomando, in grado di azionare

gli elettrodi.

2.4. Con il quarto motivo si invoca l'applicabilità d'ufficio dell'art. 131-bis

cod. pen., sussistendo i presupposti fattuali integranti la causa di non punibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo, ciò che ha carattere

assorbente.

2. L'art. 727, comma 2, cod. pen. punisce, come ipotesi contravvenzionale,

"chiunque detiene aniniali in condizioni incompatibili con la loro natura, e

produttive di gravi sofferenze".

La norma è stata costantemente interpretata da questa Sezione nel senso

che l'utilizzo di ,collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici

trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra la contravvenzione di

detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di

gravi sofferenze, poichè concretizza una forma di addestramento fondata

esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente

sull'integrità psicofisica dell'animale (Sez. 3, Sentenza n. 21932 del 11/02/2016,

Rv. 267345; Sez. 3, 11/02/2016, Bastianini, Rv. 267345; Sez. 3, 20/06/2013,

Tonolli, Rv. 257685; Sez. 3, 24/01/2007, Sarto, Rv. 236335).

3. Va peraltro osservato che la condotta vietata, oggetto di incriminazione,

non è la mera apposizione sull'animale del collare elettronico, ma il suo effettivo

utilizzo, nella misura in cui ciò provochi "gravi sofferenze": evento del reato, da

intendersi nell'insorgere nell'animale di patimenti psico-fisici, in assenza dei quali

si fuoriesce dal perimetro della tipicità.

4. Nel caso di specie, secondo quanto accertato dal giudice di merito, i

carabinieri forestali verificarono che l'imputato stava utilizzando il proprio cane

per l'attività venatoria, il quale indossava due collari: uno per il richiamo acustico

e uno munito di due elettrodi in grado di dare piccole scosse a distanza grazie a

un telecomando, che, nella specie, non venne rinvenuto.

A seguito di visita veterinaria, il cane fu trovato in buone condizioni di salute

e senza segni cutanei all'altezza del collo, né furono accertate problematiche di

udito cagionate, in ipotesi, dagli impulsi sonori.

5. Orbene, la motivazione è errata laddove ha ravvisato la sussistenza del

reato unicamente dal fatto che il cane indossasse il collare elettrico, senza

verificare che, tramite il suo concreto utilizzato, siano state cagionate all'animale

"gravi sofferenze".

6. Seguendo l'interpretazione del Tribunale, infatti, si trasforma il reato di

cui all'art. 727, comma 2, cod. pen. da fattispecie di evento a fattispecie di

mera condotta, ciò che confligge con il chiaro dettato normativo, che richiede,

per l'integrazione del fatto, l'insorgere di gravi sofferenze nell'animale.

Nella vicenda in esame, non solo tale accertamento è totalmente mancato,

anche considerando che il telecomando con cui azionare a distanza il collare non

è stato trovato nella disponibilità dell'imputato, ma emerge un elemento di segno

opposto, stante l'accertata assenza sia di cicatrici sul collo del cane, sia di

problematiche dell'udito: elementi che, ove presenti, sarebbero stati indicativi

non solo del concreto utilizzato del collare, ma anche, e soprattutto, delle gravi

sofferenze patite dall'animale quale conseguenza di quell'utilizzo.

6. La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio perché

il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 11/02/2021.

</amp-fx-flying-carpet>


Per un suo corretto funzionamento questo sito web utilizza i cookie: cliccando su ACCETTA o proseguendo nella navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie
Accetta e Nascondi questo messaggio: 
Per l'informativa estesa della nostra Privacy Policy clicca su questo link Cookie Policy